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Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali

05/04/2016 - COMUNICAZIONE CFP

 il Regolamento approvato dal CONAF (Regolamento n. 3/2013 - Delibera di Consiglio n. 308 del 23 ottobre 2013) prevede che tutti gli iscritti che esercitano la libera professione (anche in maniera occasionale e se non si trovano nelle condizioni di esonero) sono soggetti all’obbligo formativo. Esortandoti a prendere visione del documento nella sua interezza (consultabile e scaricabile dal nostro sito all’indirizzo http://ordinepistoia.conaf.it/content/formazione) ritengo utile ricordarti alcuni dei suoi punti fondamentali:

- 1 CFP (credito formativo professionale) equivale a 8 ore di evento formativo.

- L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Albo, l'anno formativo coincide con quello solare, il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale (primo triennio 2014-2016). Ai fini dell'assolvimento dell’obbligo, ogni iscrittodeve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. La norma dice però chese in un anno vengono conseguiti più di 3 CFP, quelli eccedenti possono essere utilizzati per raggiungere la somma di 9 CFP nel triennio.

- Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti meta professionali cioè riguardanti l’ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l’informatica, le lingue, l’organizzazione dello studio professionale.

- Per acquisire crediti sono ammesse tutte le attività formative che riguardano la nostra professione. Sono considerati validi i corsi di formazione ed aggiornamento, i dottorati di ricerca, i corsi universitari o di specializzazione ed i master, i congressi, i seminari, i convegni, i laboratori professionali o le giornate di studio, la partecipazione alle commissioni di studio o gruppi di lavoro, la partecipazione alle commissioni per gli esami di stato per l’esercizio della nostra professione, la partecipazione a commissioni presso enti pubblici aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti, la partecipazione alle assemblee annuali del nostro Ordine, le relazioni o le lezioni in attività formative, le docenze, la redazione di articoli scientifici o tecnico-professionali.

- Dietro esplicita richiesta da parte dell'iscritto è ammesso l’esonero per:

a)    chi non esercita la professione,neanche occasionalmente

b)    chi ha raggiunto il 65° anno di età

c)    maternità, per un anno;

d)    grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall’Italia, che determinano l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi;

e)     altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore o da situazioni incompatibili con lo svolgimento dell’attività professionale.

f)     gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione

g)    gli iscritti in regola con gli obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca, per tutta la durata dei corsi (devono comunque conseguire nel triennio 1 CFP su materie metaprofessionali)

 

Il Consiglio dell'Ordine ha il compito di verificare l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti ed a tal fine si richiede di compilare debitamente ed inviare l’autocertificazione allegata alla presente per comunicare tutti gli eventi e le attività formative svolte. Il Consiglio, se lo ritiene opportuno, può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa in merito quali attestati di partecipazione/frequenza o il programma dell’evento. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività formative che non risultino documentate.

Al termine del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine comunica agli iscritti l’assolvimento dell’obbligo o l’eventuale inottemperanza assegnando, in tal caso, un tempo congruo,non superiore a un anno, per l’assolvimento ed al termine di tale periodo segnala gli inadempienti al Consiglio di disciplina territoriale in quanto il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.

Si prega di inviare tramite PEC all’indirizzo protocollo.odaf.pistoia@conafpec.it l’autocertificazione e/o la scheda di esonero debitamente compilata entro il 30 aprile 2016 per consentire al Consiglio la valutazione dei crediti formativi e lo svolgimento dei propri compiti.

 

Naturalmente il Presidente ed il Consiglio sono sempre a disposizione per qualunque tipo di chiarimento.